IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente: " e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale: FITA-CNA; FRAT-Confartigianato; C.A.S.A.; F.I.L.T.-C.G.I.L.; F.I.T.-C.I.S.L.; U.I.L.-Trasporti; A.S.A.-Taxi". 2. L'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente: "10. Ai membri della commissione e' attribuito, per oggi giorno di seduta della commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di L. 100.000, nonche' l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali".