IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art.  2,  comma  2,  lettera  e),  della  legge  regionale  6
settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente:
    "  e)  un  rappresentante  designato  da  ciascuna delle seguenti
associazioni a livello regionale:
    FITA-CNA;
    FRAT-Confartigianato;
    C.A.S.A.;
    F.I.L.T.-C.G.I.L.;
    F.I.T.-C.I.S.L.;
    U.I.L.-Trasporti;
    A.S.A.-Taxi".
   2. L'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 settembre 1993,  n.
67 e' sostituito dal seguente:
   "10. Ai membri della commissione e' attribuito, per oggi giorno di
seduta  della  commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un
gettone di presenza di L. 100.000, nonche' l'indennita'  di  missione
ed  il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la
partecipazione alle sedute,  nella  misura  e  secondo  le  modalita'
previste per i dirigenti regionali".